di Carlo Giuro
La Covip, con una specifica, circolare ha richiamato le forme previdenziali sulla necessità di adeguare la documentazione informativa con riferimento alla Rita (la rendita integrativa temporanea anticipata) in considerazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. La Covip sottolinea in particolare come allo stato attuale, sulla base della documentazione pervenuta, risulta che non tutte le forme previdenziali interessate hanno provveduto ad adeguare l’ordinamento interno e il corredo informativo così come avrebbero dovuto sulla base delle principali disposizioni. Quali sono le novità? In dettaglio si prevede in primo luogo un apposito modulo per la richiesta della Rita. E’ poi necessario integrare la nota informativa al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito alle prerogative dell’iscritto. In particolare, vanno integrati i contenuti riportati nella sezione «Informazioni chiave per l’aderente» relativamente al paragrafo «La prestazione pensionistica complementare» e, in caso di eventuali modifiche al regime delle spese, la scheda dei costi con l’indicazione degli oneri previsti in caso di anticipo della prestazione pensionistica. La procedura da seguire per le modifiche in oggetto è quella semplificata con successiva comunicazione alla Covip.
Con riferimento sempre all’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, si ritiene opportuno che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica. La commissione di vigilanza presieduta da Mario Padula richiama l’attenzione anche delle forme pensionistiche, che avessero già provveduto all’adeguamento, laddove vengano riscontrate situazioni analoghe a quelle che vengono passate in rassegna dalla circolare. In questo caso la Covip chiede di correggere con tempestività le eventuali anomalie, provvedendo a trasmettere i documenti modificati in via telematica. Nelle fattispecie di mancato o non corretto adeguamento, prosegue la Commissione, dovranno essere individuate le ragioni che hanno determinato inefficienze nei processi operativi interni volti ad assicurare la rispondenza della documentazione utilizzata alle previsioni normative vigenti e alle indicazioni fornite dalla Covip. L’esito della verifica e gli eventuali interventi posti in essere andranno comunicati alla commissione entro e non oltre 90 giorni. Quali sono le principali anomalie? In diversi casi le forme pensionistiche complementari, pur avendo provveduto all’adeguamento del testo di statuto o regolamento, non hanno riportato nella Nota informativa le informazioni relative alla rendita integrativa temporanea anticipata. In diversi casi è stato inoltre riscontrato che il Documento sul regime fiscale delle forme pensionistiche non è stato aggiornato con informazioni relative al prelievo fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di Rita. Si riscontrano poi casistiche in cui vi è la mancata indicazione, nell‘ambito della Nota informativa, del comparto più prudente individuato dal fondo destinato ad accogliere, salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento.
Con riferimento alle spese previste per l’erogazione della prestazione, sono stati riscontrati casi in cui i costi sono stati espressi in percentuale dell’importo erogato per ciascuna rata di rendita anziché in cifra fissa come richiesto dalla Covip. Detta modalità di definizione delle spese, viene rimarcato, non è ritenuta ammissibile; si ricorda inoltre che i costi della Rita devono essere limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute dalla forma. Ulteriore profilo di carenza è legato ancora alla previsione di una periodicità di erogazione della Rita annuale e/o semestrale mentre le disposizioni Covip la prescrivano come non superiore ai tre mesi. La legge di Bilancio per l’anno 2018 ha stabilizzato e reso più agevole l’accesso alla Rita (rendita integrativa temporanea anticipata), prestazione già introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017. L’obiettivo è di permettere ai soggetti cui non mancano troppi anni al pensionamento, ma che sono rimasti senza lavoro, di ottenere dal fondo un anticipo della prestazione. (riproduzione riservata)
Fonte: