Si ha convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell’altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Ai fini dell’accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, quali, a titolo meramente esemplificativo
- un progetto di vita comune
- l’esistenza di un conto corrente comune
- la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari
- la prestazione di reciproca assistenza
- la coabitazione
i quali devono essere valutati non atomisticamente, ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri.
Cassazione civile sez. III, 13/04/2018 n. 9178