L’IVASS ha emanato i tre Regolamenti in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, trasparenza, pubblicità e realizzazione dei prodotti e irrogazione delle sanzioni amministrative, a seguito del recepimento della Direttiva IDD (n. 2016/97) nel Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
Grazie a questo intervento – spiega l’Auhtority in una nota – risulta rafforzata la tutela degli assicurati e favorita la digitalizzazione del comparto assicurativo. Ulteriori finalità sono quelle di ridurre gli obblighi amministrativi per gli operatori ed eliminare le duplicazioni dei procedimenti sanzionatori per gli intermediari.
In particolare:
- il Regolamento sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa reca una disciplina organica con riferimento alle regole di accesso al mercato, di esercizio dell’attività, di condotta nella fase di vendita alla clientela, anche nel caso di promozione e collocamento a distanza, di formazione e aggiornamento professionale degli operatori.
Il Regolamento non copre le disposizioni in materia di POG né quelle supplementari in materia di prodotti IBIPs, ferma restando l’applicabilità alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi, ivi inclusi gli IBIPs, delle regole generali di comportamento dettagliate nell’ambito del presente intervento regolamentare.
L’Istituto ritiene che il regime applicabile alla POG e agli IBIPs a decorrere dal 1° ottobre 2018 sia definito in maniera chiara e compiuta dal CAP e dai Regolamenti Delegati della Commissione europea nn. 2017/2358 e 2017/2359. Disposizioni specifiche in materia di POG e disposizioni supplementari in materia di IBIPs in attuazione dell’articolo 30-decies e dei Capi III-bis e III-ter del novellato CAP, potranno essere adottate in coordinamento con CONSOB come previsto dalla normativa primaria nazionale; esse saranno ovviamente precedute, oltre che dal coordinamento tra le Autorità, già avviato in uno spirito di massima collaborazione, anche dalle consuete forme di consultazione con il mercato.Tra le novità introdotte, si segnalano, in particolare:
– la possibilità per l’intermediario di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative ai principali obblighi di comportamento degli intermediari (Allegato 3), anche attraverso apparecchiature tecnologiche (ad esempio Totem), accogliendo peraltro le richieste più volte rappresentate dagli intermediari bancari;
– la possibilità per il contraente di dialogare con il distributore, al ricorrere di determinati presupposti, tramite sito internet;
– la disciplina in dettaglio dei contenuti del sito internet, profilo di social network o altre eventuali applicazioni, se utilizzati dal distributore per l’attività di collocamento o mera promozione dell’attività di distribuzione assicurativa. - Il Regolamento sulla trasparenza, pubblicità e realizzazione dei prodotti introduce i documenti informativi precontrattuali (DIP) dal formato semplificato e dai contenuti standardizzati, per agevolare la comprensione e la comparazione dei prodotti (vita e danni) da parte dei consumatori, e l’obbligo di gestione digitale dei contratti assicurativi.
L’intervento regolamentare sostituisce (recast), aggiornandolo secondo i principi della normativa UE in materia e la conseguente novella del Codice delle Assicurazioni, il Regolamento n. 35, perseguendo quattro obiettivi principali:
a. revisione dell’informativa precontrattuale per tutti i prodotti, attraverso la predisposizione di nuovi documenti semplificati e standardizzati in sostituzione dell’attuale nota informativa e scheda sintetica, ove prevista;
b. potenziamento della digitalizzazione attraverso: i) il potenziamento delle funzionalità della c.d. home insurance (aree riservate nei siti delle compagnie); ii) la sostituzione, su scelta del cliente, delle comunicazioni cartacee con comunicazioni che utilizzano mezzi digitali; iii) la riduzione dei vigenti obblighi di pubblicazione sui quotidiani;
c. rafforzamento dei presidi di tutela del contraente, in particolare per quanto riguarda l’informativa in corso di contratto e le modalità di redazione dei documenti contrattuali; d. semplificazione del testo regolamentare e ulteriori adeguamenti necessari sulla base della normativa vigente, in coordinamento con il regolamento sulla distribuzione.Con riferimento all’informativa precontrattuale, il testo – superando la struttura del Regolamento n. 35 che distingueva tra prodotti vita, prodotti di ramo III e V e prodotti danni – introduce la stessa articolazione di prodotti prevista dal CAP e, tenuto conto dei documenti standardizzati europei, predispone gli ulteriori modelli standardizzati in sostituzione delle vigenti note informative: il DIP aggiuntivo Danni; il DIP Vita, il DIP aggiuntivo Vita; il DIP aggiuntivo Multirischi; il DIP aggiuntivo IBIP.
Il Regolamento persegue anche l’obiettivo di potenziare la digitalizzazione del mercato assicurativo, attraverso:
a) revisione della disciplina delle aree internet riservate (c.d. home insurance) mediante l’introduzione dell’obbligo di consentire la gestione del contratto per le imprese autorizzate in Italia e, limitatamente ai contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le imprese comunitarie; le aree riservate potranno essere attivate anche tramite applicazione mobile, oltre che da sito internet;
b) valorizzazione del sito internet con ampliamento dei contenuti a vantaggio degli utenti e delle imprese (pubblicazione dei set informativi di tutti i prodotti commercializzati, recapito gratuito per fornire assistenza ai contraenti, regolamenti della gestione separata, nonché dell’informativa sui conflitti di interesse e sulla finanza etica e sostenibile, fino ad oggi inseriti nell’informativa precontrattuale cartacea);
c) introduzione dell’obbligo di gestione digitale delle informazioni contrattuali in modo da agevolare la raccolta di dati a supporto di un’efficace gestione della clientela target, nonché dell’individuazione dell’identità del beneficiario delle polizze vita, contribuendo pertanto a contenere il fenomeno delle polizze dormienti;
d) eliminazione dell’obbligo di pubblicazione nei quotidiani per i rendimenti delle gestioni separate e delle quote di OICR e fondi interni, nonché previsione della più generale modalità di comunicazione prevista dal Codice che può essere, a scelta del cliente, cartacea o digitale.Particolare attenzione è stata rivolta al rafforzamento delle norme a tutela dei contraenti: sono state inserite disposizioni tese a facilitare ulteriormente la semplificazione contrattuale, a garantire la comparabilità delle condizioni in caso di modifiche in corso di contratto (modifica del tasso d’interesse garantito, esercizio delle opzioni, trasformazione del contratto) e a ridurre il fenomeno delle polizze dormienti.
E’ stata altresì disciplinata la predisposizione e la gestione della documentazione precontrattuale quando vi sono più soggetti che realizzano il prodotto assicurativo.
- il Regolamento sulle sanzioni innova il procedimento sanzionatorio, definendo i criteri per l’individuazione della “rilevanza” della violazione, la nozione di fatturato per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e l’accertamento unitario di più violazioni.
E’ stato introdotto il principio della “rilevanza” della violazione che ha sostituito quello dell’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
E’ stata prevista la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti comunque inseriti nell’organizzazione dell’impresa di assicurazione e della società di intermediazione), quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza ed in presenza di specifici presupposti: ove si tratti di attività diverse da quelle relative alla distribuzione assicurativa, le persone fisiche sono soggette a sanzione nel solo caso di violazioni che attengono alla sana e prudente gestione aziendale; con riguardo all’attività di distribuzione assicurativa gli esponenti delle imprese e delle società di intermediazione sono sanzionabili per tutte le violazioni previste dal d.lgs. n. 68/2018.
Sono stati introdotti limiti edittali delle sanzioni pecuniarie caratterizzati da maggiore afflittività, anche parametrati al fatturato.
Sono state previste misure sanzionatorie di carattere non pecuniario:
a) interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni presso le società;
b) sanzione amministrativa alternativa dell’ordine di porre termine alle violazioni (c.d. “cease and desist order”). E’ prevista altresì l’adozione di una dichiarazione pubblica.
Sono stati introdotti nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni. Per alcune tipologie di violazioni riguardanti sia imprese sia intermediari è stato previsto l’accertamento unitario di più violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale (non superiore a 12 mesi) contestate con un unico atto. Per gli intermediari assicurativi è stato superato l’attuale doppio binario sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie con la previsione di un unico procedimento sanzionatorio la cui competenza istruttoria è affidata al Collegio di garanzia, organo incardinato presso l’IVASS.Sono state introdotte nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.È contestualmente adottato un Provvedimento che apporta ai Regolamenti nn. 9/2017, 23/2008 e 24/2008 i necessari adattamenti derivanti dal recepimento della IDD.