IL FATTO: I RISCHI DELL’AGRICOLTURA

Autore: La Redazione
ASSINEWS 299 – luglio/agosto  2018

 

IL FATTO

Un’impresa agricola della Provincia di Parma, dedicata alla coltura del grano e del mais, decise negli ultimi due anni di dedicare una parte del suo terreno alla barbabietola da zucchero. Dopo il primo anno di sperimentazione in cui il raccolto aveva patito l’infestazione di graminacee, che avevano compromesso quasi il 50% della produzione che l’agronomo aveva stimato per quell’area, venne deciso di usare un nuovo trattamento più specifico, facendo anche maggiore attenzione a sfruttare le condizioni climatiche più favorevoli, nel periodo del trattamento e seguendo scrupolosamente i consigli dell’esperto agronomo che forniva la sua consulenza all’agricoltore.

Purtroppo, nonostante il trattamento controllato e l’adozione di misure cautelative, il raccolto delle barbabietole nel secondo anno fu persino peggiore rispetto al primo anno: 30% di produzione rispetto alla produttività stimata per l’area. L’impresa agricola aveva stipulato la polizza agraria, sfruttando le sovvenzioni cui aveva diritto ai sensi dell’art. 68 del regolamento (CE) n. 73 del 2009 e decise di denunciare il sinistro al suo agente di fiducia.

Dopo una lunga ed accurata indagine, condotta dal perito con il supporto di un consulente agrario, con prelievo di campionatura della pianta, emerse la presenza di tracce di solfonil-urea, un principio attivo presente dei diserbanti utilizzati per le erbe infestanti delle coltivazioni di grano. Interrogando il dipendente addetto all’aspersione dei fitofarmaci il consulente agrario scoprì che veniva utilizzata la stessa barra irroratrice per i campi coltivati a grano e per le bietole. Il principio attivo di cui sopra può avere effetti fito-tossici per le barbabietole e con ogni probabilità erano le tracce di quella sostanza le responsabili dellaperdita del 70% del raccolto.

Il sinistro venne liquidato, con riserva di agire in rivalsa sull’agronomo che dava assistenza tecnica all’agricoltore per una sua presunta responsabilità professionale, nel non aver messo in guardia l’agricoltore stesso di questo pericolo, del quale si presumeva che, data la formazione professionale del consulente, questi avrebbe dovuto esserne consapevole e darne avviso al suo cliente.