Nella responsabilità da custodia, mentre nel caso in cui la cosa abbia prodotto il danno per una sua forza interna (a es., scoppio di una caldaia) nessuna indagine ulteriore occorre sulla natura insidiosa o meno della cosa, quando il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte (buca) e la condotta del danneggiato (il suo camminarvi o passarvi sopra), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari anche che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 cod. civ.
L’art. 2051 c.c. prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l’evento dannoso, così che a chi agisce è richiesta la prova, oltre che del danno e del rapporto di custodia, del nesso causale fra evento e cosa custodita.
Tribunale Arezzo, 12/03/2018 n. 297