Al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. Pertanto, data la specialità dell’art. 2053 c.c. rispetto all’art. 2051 c.c., è escluso che rispetto allo stesso fatto possono concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2018 n. 7526