Quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito.
Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
Pertanto la mancata prova della fondatezza della domanda azionata non consente di addebitare alla condotta negligente del legale il danno conseguente alla eventuale soccombenza in giudizio.
Tribunale Rimini, 24/02/2018