Dal punto di vista probatorio laddove l’attore assuma la correttezza della diagnosi contenuta nel referto e ponga proprio tale diagnosi a fondamento della sua domanda, la produzione del solo referto può essere considerata idonea ad attestare la sussistenza di una determinata situazione clinica del paziente alla data di effettuazione dell’indagine radiografica.
Laddove, invece, la domanda attorea si fondi sulla erroneità della valutazione svolta dal medico specialista radiologo e contenuta nel referto in relazione alla situazione clinica come rilevabile dal documento iconografico è evidente che la mera produzione del referto che sia assume erroneo non è idonea a far ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul paziente danneggiato.
Solo dal confronto tra immagine radiografica e referto è possibile, infatti, accertare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine all’errore o omissione diagnostica.
Alla luce di tanto, non essendovi prova della situazione accertata dal professionista, sul medesimo non può gravare, neanche sul piano meramente probabilistico, il danno lamentato dal paziente.
Tribunale Roma sez. XIII, 28/02/2018 n. 4296