La fruizione del servizio reso attraverso il contatore nella disponibilità altrui, non implica di per sé il potere di intervento sullo stesso né, quindi, la custodia di quest’ultimo, cui accedono la distribuzione e imputazione oggettive del rischio sottese alla ratio dell’art. 2051 c.c.
Il caso oggetto della decisione era relativo alla richiesta di risarcimento danni per uno sversamento d’acqua originato da un contatore posto nel vano scale condominiale dietro un cancello chiuso a chiave.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2018 n. 7527