La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all’evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest’ultimo sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima:
- il custode, infatti, potrà rimanere esente da responsabilità soltanto ove provi il caso fortuito ossia un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno stesso e che può essere individuato anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato;
- i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità sono pertanto da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, occorrendo peraltro considerare anche le modifiche della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo le quali divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere.
Nel caso di specie la Corte di merito non ha fatto buon governo dei suesposti principi, muovendo da una prospettiva fuorviata dalla confusione tra il potere sulla cosa in custodia che quale causa ultima ha determinato l’evento lesivo e il potere invece di intervenire sul fenomeno esterno naturale (l’erosione della costa) che, incidendo sulla struttura e sulle condizioni della cosa in custodia, ne ha determinato il crollo a sua volta causa del danno.
Occorre al riguardo precisare che la verifica di un effettivo potere di intervento e controllo delle potenzialità dannose va condotta sulla cosa determinativa del danno, essendo custode colui il quale esercita una potestà di fatto su di essa, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l’uso della cosa stessa; chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, per cui la speciale responsabilità ex art. 2051 cod. civ. va ricercata nella circostanza che il custode ha il potere di governo sulla cosa da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
L’impossibilità invece di incidere, controllare o governare il fenomeno esterno che interviene sul dinamismo naturale della cosa costituisce nient’altro che uno dei caratteri che definiscono il caso fortuito (l’inevitabilità), con il quale però devono necessariamente concorrere affinché possa esso configurarsi con gli effetti interruttivi del nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo – anche quello della sua eccezionalità e imprevedibilità; proprio questi, però, nel caso di specie, non sussistono.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 14 marzo 2018 n. 6139