Nell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 cod. civ. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive Europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato/danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera (Cass. sez. 3, ordinanza n. 19368 del 03/08/2017, che ha affermato tale principio con riferimento a una fattispecie in cui la autovettura era stata utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima nell’intento deliberato di ferirla o di ucciderla).
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 6 marzo 2018 n. 5180