Ok delle commissioni speciali alle camere a una raffica di decreti legislativi

Un conciliatore per le controversie assicurative
di Luigi Chiarello
«Il premio assicurativo pagato dal cliente non va versato direttamente sul conto dell’impresa assicuratrice», perché così «si mette spesso il distributore» di polizze, «soprattutto le imprese minori, in condizione di carenza di liquidità». Per questo, «il parlamento ha previsto che i pagamenti del contraente arrivino all’intermediario in modo sempre tracciabile. E che quest’ultimo possa scegliere tra il conto corrente dedicato o una fideiussione bancaria, garantendo però una capacità finanziaria permanente pari almeno al 4% dei premi incassati con un minimo di 18.750 euro», Lo ha rivelato ieri il senatore Daniele Pesco (M5s), relatore sul decreto legislativo che recepisce la direttiva sulla distribuzione assicurativa (n. 97/2016). Il provvedimento, che ieri ha incassato il parere favorevole con condizioni dalla commissione speciale di palazzo Madama, va a modificare e a integrare il Codice delle assicurazioni private (dlgs n. 205/2009), in attuazione di una delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016/17 (legge n. 163 del 2017). Vengono, inoltre, modificate alcune disposizioni al Testo unico bancario (dlgs n. 58 del 1998).
Lo schema di decreto è stato sottoposto all’attenzione del parlamento il 21 febbraio scorso. L’esecutivo ha tempo fino al primo luglio per portare a termine l’iter, mentre l’entrata in vigore della direttiva in tutta Europa è prevista per il 1° ottobre 2018. Ma, tornando alla richiesta dei parlamentari, questa punta a modificare la disposizione contenuta nel dlgs, che prevede il versamento del premio direttamente sul conto corrente della compagnia assicurativa. Pesco ha anche aggiunto che il senato ha lavorato per assicurare più tutele al cliente, circa «il suo grado di consapevolezza e dimestichezza con i prodotti finanziari, rispetto alla difficoltà di una chiara comprensione del contratto assicurativo». In particolare, nel parere reso all’esecutivo, il senato ha chiesto che «l’informativa all’utente, sui costi e gli oneri del contratto» sia «resa in modo chiaro e in forma sia analitica che aggregata». Mentre, per «quanto riguarda le polizze vendute a distanza, la documentazione contrattuale dovrà essere inviata prima della stipula, a meno di espressa richiesta del cliente».

Cosa cambia. Tra le principali novità contenute nel dlgs c’è l’estensione dei destinatari oggetto della nuova disciplina, anche in relazione a obblighi di registrazione, requisiti professionali, esercizio dell’attività trasfrontaliera, e istituzione dell’Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Previsti, anche, requisiti ulteriori per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nuovi processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato. Viene poi istituito un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, analogo a quelli previsti nei settori bancario e finanziario. Quindi, il decreto rafforza l’impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell’organizzazione dell’impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni presso la società e l’ordine di porre termine alle violazioni. L’originario termine di recepimento della direttiva 2016/97 era il 23 febbraio 2018.

Gli altri dlgs licenziati. Ieri, anche a Montecitorio, la commissione speciale ha dato via libera al dlgs sulla distribuzione assicurativa. Ma ha anche fatto altro, rilasciando una raffica di pareri favorevoli (tutti con condizioni e osservazioni) a una serie di schemi di decreti legislativi. Si tratta:
– del decreto recante attuazione della direttiva (Ue) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Pnr) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
– dello schema di dlgs concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva 2001/81/Ce), in attuazione della direttiva (Ue) 2016/2284;
– del decreto che disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali;
– del decreto per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate;
– del dlgs, attuativo della direttiva 2014/50/Ue, sui requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra stati membri, finalizzato a migliorare l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
Infine, la Commissione speciale della Camera ha proseguito, ma non ancora concluso, l’esame dello schema di decreto legislativo, che revisiona la disciplina dell’impresa sociale, integrando il dlgs 112/2017.
Fonte: