IL VOSTRO QUESITO

Buongiorno, un cliente mi chiede di effettuare un versamento aggiuntivo su una polizza vita e di sapere se ha diritto al minimo garantito del 2% anche sull’integrazione che verserà. La polizza recita che la percentuale minima di rivalutazione riconosciuta sarà pari al tasso massimo applicabile per contratti di assicurazione (ex art.1 del provv. ISVAP 6/11/98 n 1036G, pubblicato sulla G.U. del 20/11/98 n 272) in vigore all’atto della corresponsione del versamento al netto di un aliquota sottratta in misura fissa pari allo 0,5%. A quanto corrisponderebbe il minimo garantito sul versamento aggiuntivo?

L’ESPERTO RISPONDE


Egregio lettore, pur in mancanza di riferimenti precisi al prodotto in questione, possiamo constatare che alla frase da lei citata potrebbe (il condizionale è d’obbligo) mancare questa parte:

“… Qualora ciò determini una variazione in diminuzione del tasso minimo garantito precedentemente applicato al Contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di non apportare la variazione medesima. La rivalutazione non potrà in nessun caso essere di importo negativo.
La variazione del tasso minimo garantito, così determinato, sarà comunicata al Contraente per iscritto preventivamente all’applicazione del nuovo tasso e sarà valida esclusivamente per i versamenti successivi alla data di variazione prevista nella comunicazione; nel caso di versamenti Integrativi, sarà in ogni caso comunicata all’atto della sottoscrizione del relativo modulo…”

Se così fosse e dopo le opportune verifiche, potrebbero configurarsi due scenari:

A) La compagnia non apporterà alcuna modifica al trattamento minimo garantito e quindi anche i versamenti successivi godranno di un rendimento minimo garantito del 2%

B) La compagnia modificherà il trattamento minimo garantito e procederà con la comunicazione al cliente del nuovo tasso applicato da quel momento