Denuncia su 3 livelli e tutele da rappresaglie
di Matteo Rizzi
Whistleblower tutelati da un meccanismo di segnalazione a tre livelli: interno, istituzionale o mediatico. Dove il livello superiore interviene in caso di inerzia del precedente. E un sistema di protezione rafforzato per chi fornisce informazioni su attività illecite: tutela contro il licenziamento e inversione dell’onere della prova per chi agisce in rappresaglia. Questo è il contenuto della proposta di direttiva della commissione europea presentata da Frans Timmermans, Primo vicepresidente della Commissione europea, che punta a rafforzare in via omogenea nei paesi Ue l’istituto di segnalazione delle attività illecite all’interno di realtà pubbliche o private. Una tutela omogenea, che ha lo scopo di smascherare pratiche illecite contro gli interessi dell’Unione (tra cui, appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti, trasporti, protezione ambientale ecc.). La proposta, si applicherebbe anche alle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione, alle violazioni e all’abuso delle normativa fiscale delle società e ai danni agli interessi finanziari dell’Ue. Una tutela ad ampio raggio, quindi, che vuole colmare una lacuna di disequilibrio sulla protezione di chi va a segnalare comportamenti illeciti. Attualmente, infatti, la protezione degli informatori in tutta l’Ue è frammentaria e disomogenea. Solo 10 Stati membri garantiscono la tutela piena degli informatori, riporta il vicepresidente Timmermans. Nei restanti paesi, la protezione concessa è parziale e si applica solo a specifici settori o categorie di dipendenti. Il sistema di gestione dei rapporti con i whistleblower, proposto nella direttiva, dovrà essere implementato da tutte le aziende con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro. Inoltre, tutte le amministrazioni statali, regionali e i comuni con oltre 10 mila abitanti saranno interessati dalla proposta. Un canale di segnalazione interna, quindi, che dovrà rispettare i canoni della riservatezza, sarà reso effettivo attraverso un controllo delle autorità competenti, nel caso di mancato avvio di procedure interne, o se il loro coinvolgimento metterebbe a repentaglio l’efficacia dell’attività investigativa. Infine, l’attività di pubblicazione sui media, avrà lo scopo di rendere pubbliche denuncie di particolare interesse. A garanzia della creazione di meccanismi interni regolari, gli enti e le società dovranno rispondere alle segnalazioni entro tre mesi dalla denuncia.
Prevenzione di ritorsioni e protezione efficace: secondo la direttiva, nel caso di ritorsione su di un informatore, egli deve avere accesso a consigli gratuiti e rimedi adeguati (ad esempio, misure per porre fine alle molestie sul posto di lavoro o impedire il licenziamento). In tali casi, viene invertito l’onere della prova, in modo che la persona o l’organizzazione debba dimostrare di non agire in rappresaglia contro chi denuncia. Gli informatori saranno inoltre protetti nei procedimenti giudiziari, in particolare, attraverso l’esonero dalla responsabilità per la divulgazione delle informazioni.
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