La ratio della disposizione di cui all’art. 1919, comma 2, c.c. che, in caso di assicurazione sulla vita di un terzo, richiede il consenso scritto di quest’ultimo ai fini della validità del contratto, viene tradizionalmente ricollegata a ragioni di ordine pubblico, e precisamente all’opportunità di tutelare la vita del terzo e di evitare che l’assicurazione divenga incentivo all’omicidio; secondo altra tesi che attribuisce funzione indennitaria anche all’assicurazione sulla vita e ravvisa quindi la necessità di un interesse del contraente alla base della relativa stipulazione, essa si spiegherebbe in quanto il consenso del terzo sostituirebbe la prova dell’interesse del contraente all’esistenza in vita del terzo stesso.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza (non recente, ma mai contraddetta), in sintonia con la prevalente dottrina, tale ratio sussiste esclusivamente nel caso in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettano esclusivamente al contraente o a persona da questi designata nel proprio interesse.
Tale necessità, dunque, non sussiste, laddove, nella sostanza, il beneficiario dell’assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi, o comunque soggetti da lui indicati; in tal caso, secondo questa impostazione, sarebbe semplicemente stipulata un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, e la disciplina giuridica sarebbe quindi quella dettata in via generale dall’art. 1891 c.c.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato i suddetti principi di diritto, osservando che nella specie l’assicurato era il figlio del contraente ed i beneficiari della somma assicurata, in caso di sua morte, erano gli eredi legittimi e testamentari di quest’ultimo (quindi, in definitiva, soggetti non indicati dal contraente nel proprio interesse, bensì nell’interesse del terzo, e nella sostanza determinati da quest’ultimo, per il tramite della designazione testamentaria), e ha concluso che il contratto era disciplinato dall’art. 1891 c.c. e non richiedeva il consenso scritto del terzo di cui all’art. 1919, comma 2, c.c.
Orbene, anche a prescindere dalla (invero discussa) applicabilità dell’art. 1891 c.c. al contratto di assicurazione sulla vita (che dipende dalla ricostruzione teorica dello stesso come avente o meno natura indennitaria e quindi dal riconoscimento della necessaria sussistenza di un interesse alla sua base, con la conseguente possibilità o meno di ammettere che esso sia stipulato per conto altrui, possibilità esclusa da chi nega il rilievo di un siffatto interesse e quindi la stessa possibilità di ricostruire la figura di un assicurato in tale contratto), è assorbente il rilievo che nella specie la disposizione dell’art. 1919, comma 2, c.c., non era comunque applicabile, in quanto, come sin qui osservato, mancava in concreto il presupposto per la sua operatività, in relazione alla sua stessa ratio (a prescindere dalle ricostruzioni teoriche), non essendo affatto il terzo un mero portatore del rischio, ma il sostanziale destinatario dei benefici del contratto assicurativo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 febbraio 2018 n. 3707