La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.
Nel caso di specie, la censura prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione di una c.t.u. (volta ad accertare lo stato delle opere di convogliamento effettuate dal comune e/o se opere idonee avrebbero potuto quanto meno attenuare la portata dei danni lamentati) è inammissibile poiché i giudici del merito hanno argomentato sulla superfluità dell’accertamento tecnico richiesto, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti – non solo per il tramite dei testimoni, ma anche attraverso «pertinente documentazione» in ordine agli effetti devastanti del nubifragio arrecati all’intero comprensorio territoriale colpito – al fine di dimostrare con certezza e incontrovertibilità «le caratteristiche di assoluta eccezionalità dei fenomeni di precipitazione atmosferica che, per le loro rilevanti ed inusuali proporzioni, ebbero a interessare nel dedotto frangente temporale l’area di cui ai fatti di causa, contribuendo a provocare in via ulteriore contestuali eventi di straripamento di corsi d’acqua e movimenti franosi».
Hanno perciò concluso nel senso che l’eccezionalità del fenomeno atmosferico fosse stata tale da interrompere il nesso di causalità tra pretese condotte colpose imputabili all’ente comunale e i danni lamentati dagli appellanti.
Poiché col ricorso non si contrappongono alle circostanze obiettivamente emergenti dagli elementi valutati delle altre, idonee a confutare la valutazione espressa dal giudice di merito circa l’autonomia causale del fenomeno atmosferico rispetto all’evento dannoso, risulta inammissibile sia la pretesa dei ricorrenti di un diverso apprezzamento in fatto di detti elementi probatori sia – alla luce del principio sopra richiamato – la censura concernente il mancato espletamento di una c.t.u. ritenuta superflua dalla Corte con motivazione adeguata, completa e logica anche quanto all’ulteriore affermazione per cui sarebbe stato ultroneo «qualsivoglia accertamento in ordine alla ricorrenza di preesistenti condotte colpose in capo all’ente comunale», rispetto alle quali «il nesso eziologico risultava comunque in concreto essere stato interrotto».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 febbraio 2014 n. 3767