L’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l’assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo a essa il diritto a esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 c.c.
A tal fine, nulla rileva che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, o altri pregiudizi patrimoniali di sorta.
La surrogazione dell’assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile.
I presupposti della surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. sono tre:
- che la vittima del fatto illecito (cioè l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
- che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
- che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Nel caso di specie l’Inail ha indennizzato alla vittima due tipi di danno:
(a) il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;
(b) il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti:
(b1) la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16%, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’Allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b);
(b2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l’Inail indennizza col pagamento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1);
(b3) le spese sanitarie (che l’Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 86 e ss. cit.).
Può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali appena ricordati sia indennizzato dall’Inail anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno; l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’Inail senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza d’un danno patrimoniale, che la legge – nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale – presume esistente juris et de jure quando l’invalidità permanente sia superiore al 16%.
Pertanto l’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
Non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennità giornaliera D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68 e di anticipazione delle spese mediche D.P.R. 1124 del 1965, ex art. 68;
con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi.
Se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. D.P.R. cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita; e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile.
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018 n. 3296