Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze -secondo uno standard di comportamento correlato al caso concreto-, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente -in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi- nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
L’accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce questione di fatto riservata esclusivamente all’apprezzamento del giudice del merito.
Cassazione civile sez. III, 01/02/2018 n. 2483