di Daniele Cirioli
Rita super conveniente agli iscritti ante 2007 alla previdenza integrativa. Chiedendo la rendita integrativa anticipata (Rita), infatti, sul montante al 31 dicembre 2006 il lavoratore paga tasse ridottissime, tra il 9 e 15%, rispetto alla tassazione ordinaria e separata (a partire dal 23%). A spiegarlo è la fondazione studi dei consulenti del lavoro nella circolare n. 7/2018 di ieri.
La nota vuole rappresentare un vademecum sulla disciplina della Rita introdotta dalla legge n. 232/2016 (legge Bilancio 2017), in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, e resa strutturale dalla legge n. 205/2017 (legge Bilancio 2018).
Per la Fondazione la Rita gode di un regime fiscale particolarmente agevolato. La tassazione, infatti, segue la disciplina prevista dall’art. 11, comma 6, dlgs n. 252/2005 per le prestazioni in forma di rendita o capitale, che normalmente si applica alle prestazioni riferite a periodi di accantonamento dal 2007 in poi (post riforma). In particolare la Rita è tassata con un prelievo di una ritenuta d’imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali reginali o comunali) con aliquota del 15% e una riduzione dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (fondo pensione), con limite massimo di riduzione del 6%. Inoltre, se la data d’iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d’iscrizione prima del 2007 sono in ogni caso computati fino al massimo di 15.
A differenza delle altre prestazioni erogate dai fondi pensione, la Rita consente di applicare l’aliquota di tassazione dal 9 a 15% anche sul montante contributivo riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007 (cioè ante riforma). Ed è ciò a renderla super conveniente. Il risparmio fiscale, spiega la Fondazione è «di tutta evidenza, specialmente se comparata sia con la normale tassazione del Tfr sia con i regimi fiscali altrimenti applicati nel caso delle forme di rendita o capitale di previdenza complementare nelle modalità previste prima del 2007 (tassazione separata o ordinaria a partire dal 23%)».
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