Va riconosciuta la responsabilità della società ferroviaria per i danni occorsi a un passeggera, caduta mentre scendeva dal treno, allorché sia emerso in fase istruttoria che l’evento era da addebitarsi alla negligenza degli operatori della ferrovia i quali, per errore, avevano aperto le porte delle vetture quando il treno non si trovava ancora in corrispondenza del marciapiede, dove la discesa dei passeggeri avrebbe dovuto avvenire in condizioni di sicurezza.
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2018 n. 2181