La responsabilità per gli atti di un dipendente è per lo Stato e per gli enti pubblici sempre una responsabilità diretta – anno 1947.

Merita di essere segnalato il seguente breve passaggio tratto da Corte Suprema di Cassazione (Sezione III civile, sentenza 5850 del 20 marzo 2018):

“La responsabilità della struttura ospedaliera è sempre responsabilità diretta, ancorché conseguente a fatto degli ausiliari e che l’avere l’attore individuato la colpa esclusiva di un singolo ausiliario non valeva a limitare l’oggetto della domanda, che concerneva comunque anche l’accertamento della responsabilità della struttura, in funzione dell’accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di entrambi i convenuti”.

E’ dalla Costituzione, articolo 28 che bisogna partire per comprendere la portata della cd immedesimazione organica:

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

a cura di Sonia Lazzini

Sono stati i nostri padri costituenti ad introdurre questo concetto in sede di redazione dell’attuale articolo 28 della Costituzione.

[Il 15 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue l’esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili». articolo 28 dell’attuale costituzione].
“on Nobili Tito Oro: ma siamo arrivati poi — e ci siamo arrivati da qualche tempo — al riconoscimento completo, sia da parte della dottrina in generale e di quella dello Stato in particolare, sia da parte della giurisprudenza regolatrice, non solo della giuridica sussistenza della responsabilità dello Stato, ma del suo carattere diretto, e cioè per fatto proprio (a rigore dell’art. 1151 del Codice civile abrogato e 2043 del Codice civile vigente) e non di carattere indiretto; e cioè per colpa del commesso, ai sensi degli articoli 1153 e — rispettivamente — 2049 Lo Stato deve rispondere del fatto del proprio dipendente; e che ne risponde, come poc’anzi ho accennato, non per colpa indiretta del committente, e cioè per colpa institoria, ma per fatto proprio; in quanto lo Stato, non essendo persona fisica, ma ente morale, non può agire ed essere impegnato se non a mezzo e per fatto dei propri organi, e cioè dei suoi dipendenti. Onde, quando questi mancano e danneggiano i terzi per errore o per dolo, è lo Stato stesso che ha mancato e danneggiato e che deve riparare. La responsabilità per gli atti di un dipendente è per lo Stato e per gli enti pubblici sempre una responsabilità diretta; quindi per essi non va offerta una garanzia per il fatto altrui, ma va riconosciuta una responsabilità per il fatto proprio. È lo Stato, sono gli enti pubblici che sono direttamente responsabili; ciò non toglie che verso lo Stato e verso gli enti pubblici possano essere a loro volta responsabili, per il fatto proprio materiale o per la loro omissione, i dipendenti. Ma responsabili nei confronti dei terzi saranno lo Stato e gli enti pubblici”.

Si noti anche il parere del giudice contabile (Corte dei Conti della Sicilia, sentenza numero 197) del 7 marzo 2018:

“L’operato di coloro che agirono in nome e per conto dell’ente deve essere allo stesso riferito, con il riflesso del medesimo atteggiamento psicologico doloso”.

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