GIURISPRUDENZA
Autori: Avv. Laura Opilio e Avv. Luca Odorizzi
ASSINEWS 295 – marzo 2018
Con comunicato stampa del 18 gennaio 2018 l’IVASS ha informato che, grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, d’ora in avanti potrà eseguire l’incrocio tra i codici fiscali degli assicurati delle polizze vita “dormienti” con l’Anagrafe Tributaria, al fine di verificare l’eventuale decesso degli assicurati e la relativa data. L’intervento si pone in continuità con una serie di iniziative messe in atto dall’Istituto di Vigilanza a partire dallo scorso anno, finalizzate ad affrontare la problematica delle cd. polizze vita dormienti.
La disciplina della prescrizione dei diritti dei beneficiari
Le polizze dormienti sono polizze che, pur essendosi avverato l’evento assicurato, non sono state riscosse dagli aventi diritto e giacciono presso le compagnie, rischiando di cadere in prescrizione.
Il tema si intreccia con la disciplina della prescrizione in materia di assicurazione, oggetto negli ultimi anni di plurimi interventi legislativi. Fino al 2008 il termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato, previsto dall’art. 2952 c.c., era di appena un anno. Già al tempo l’Autorità di Vigilanza aveva avuto modo di evidenziare le problematiche applicative di tale disciplina, rilevando che il termine particolarmente breve determinava, in diversi casi, l’incolpevole tardività della denuncia del sinistro da parte dei beneficiari. Per tale motivo l’Autorità, attraverso un’attività di moral suasion, aveva raccomandato alle imprese di accettare anche richieste di liquidazione eventualmente tardive, senza eccepire il decorso della prescrizione, il tutto in un’ottica di ragionevolezza mirata ad evitare un trattamento punitivo per il beneficiario (circolare ISVAP n. 403/D del 16 marzo 2000).
Qualche anno dopo il panorama legislativo è tuttavia mutato: con il D.L 28 agosto 2008, n. 134 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) da una parte, il termine di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c. è stato elevato a due anni, dall’altra, però, è stato previsto che gli importi delle polizze vita prescritte debbano essere devoluti dalle compagnie al fondo rapporti dormienti (un fondo istituito presso il MEF e gestito dalla Consap, finalizzato ad indennizzare le vittime di frodi finanziarie). Per effetto di tale ultima previsione, dunque, le compagnie non sono più libere di rinunciare a opporre la prescrizione, così come, per altro verso, di incamerare le somme prescritte.
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