I versamenti tramite mod. F24 delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (Pir) possono essere effettuati anche cumulativamente dai soggetti decaduti dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani, senza indicarne il codice fiscale nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. L’indicazione del codice fiscale è facoltativa. Così l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 23 di ieri.
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