Nel contratto di assicurazione, alla norma generale dettata in tema di prescrizione dall’art. 2935 c.c. -secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere-, viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, comma quarto, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta altresì la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.
Tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.
Cassazione civile sez. III, 31/01/2018 n. 2322