di Carla De Lellis
Il versamento del Tfr pregresso a un fondo pensione è possibile solo ai dipendenti di imprese con meno di 50 addetti (imprese che ancora trattengono il Tfr in azienda); non anche, invece, a quelli di imprese con più addetti, perché in tal caso vige l’obbligo di versare il Tfr al fondo di tesoreria statale. La precisazione dell’Inps, a risposta di un quesito della Covip, è resa nota dai consulenti del lavoro nel report diffuso ieri sulla riunione del tavolo tecnico con la direzione centrale dell’istituto di previdenza.
Tfr pregresso.
La questione riguarda il conferimento alla previdenza complementare del c.d. Tfr pregresso, ossia delle quote di trattamento già maturate e non devolute a fondi pensione. Con risposta a un quesito, nel 2014 (su ItaliaOggi del 16 maggio 2014), la Covip ha sostenuto che nulla osta a che il lavoratore scelga di versare alla previdenza complementare tutto il Tfr maturato dopo il 2007, previo accordo con l’azienda. Pertanto, in presenza di Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 rimasto in disponibilità dell’azienda in quanto non tenuta al suo versamento presso il fondo di tesoreria Inps (azienda con meno di 50 addetti), la Covip riteneva possibile la destinazione del Tfr alla previdenza complementare, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Nella stessa sede, però, la Covip esprimeva riserva per il caso in cui il predetto Tfr non fosse nella disponibilità del datore di lavoro, ma si trovasse versato al fondo di tesoreria gestito dall’Inps (caso di azienda che occupa più di 50 dipendenti).
I chiarimenti.
I consulenti del lavoro fanno sapere che l’Inps ha espresso parere negativo al quesito della Covp, in considerazione del fatto che la legge che ha istituito il fondo di tesoreria (legge n. 296/2006) non prevede altra motivazione allo smobilizzo del Tfr, rispetto alla liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro o all’anticipazione dello stesso nei casi previsti dall’art. 2120 del codice civile.
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