Pagine a cura di Bruno Pagamici
I redditi generati dagli investimenti nei Piani individuali di risparmio (Pir) non sono soggetti né a tassazione come redditi di capitale, né all’imposta di successione. La non imponibilità riguarda le persone fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. È vietato essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito non può superare complessivamente il valore di 150 mila euro, con un limite annuo di 30 mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.
Le principali problematiche emerse nel corso del primo anno di applicazione della disciplina dello strumento di finanza messo in campo per favorire la crescita delle Pmi, sono state affrontate e chiarite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 3/E del 26 febbraio 2018, arrivata dopo la pubblicazione lo scorso ottobre delle Linee guida Mef sul regime di non imponibilità dei Pir introdotto dalla legge di Bilancio 2017. Il documento di prassi ha inoltre precisato che è possibile utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica. In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge, i redditi percepiti saranno invece soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie, ma senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir purché entro 90 giorni venga effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. Non essendo previsti limiti minimi all’età delle persone fisiche che possono essere titolari di un Pir, anche un minore può esserne titolare.
Cosa sono i Pir. La legge 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Pir a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili a imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.
Cosa cambia con il nuovo regime. Con la circolare 3/E/2018, oltre a procedere a una organica ricostruzione della disciplina, le Entrate si sono soffermate sulle problematiche applicative emerse dopo la sua entrata in vigore, fornendo i relativi chiarimenti. In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di Bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150 mila euro, con un limite annuo di 30 mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano è costituito o trasferito.
Il regime fiscale agevolato. Il regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria conseguiti, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, da persone fisiche residenti in Italia e derivanti dall’effettuazione di specifiche tipologie di investimenti mediante Pir, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 100-114). La disciplina originaria è stata modificata prima dall’art. 57 del dl 50/2017 e poi dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 80, legge 205/2017), che hanno previsto, rispettivamente:
– la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare di investire nei Pir a lungo termine, con l’applicazione del relativo regime fiscale agevolato;
-l’inclusione delle imprese che svolgono attività immobiliare nel novero di quelle nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i Pir. A ottobre 2017 il dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato le Linee guida per l’applicazione della nuova disciplina, puntualizzandone e chiarendone alcuni aspetti (integrati e approfonditi dalla circolare 3/E/2018).
Requisiti degli investimenti. Con riguardo alle caratteristiche degli investimenti inseriti nel piano (residenza o esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell’emittente, inclusione nell’indice Ftse Mib o indici equivalenti), le Entrate sottolineano che la verifica della loro sussistenza deve essere compiuta dall’intermediario presso cui è costituito il piano al momento di effettuazione dell’investimento. Infatti, le modifiche intervenute in un momento successivo all’acquisto, per effetto di eventi non prevedibili da parte dell’investitore e indipendenti dalla sua volontà (operazioni di riorganizzazione societarie, trasferimenti all’estero della residenza o della stabile organizzazione, variazioni nella composizione dell’indice di borsa), non assumono rilevanza.
Costo medio ponderato. In presenza di una pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, per la determinazione del reddito, è possibile utilizzare il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di titoli, quote, certificati o rapporti.
© Riproduzione riservata
Fonte: