NORME UE
Autore: Guido Cappa
ASSINEWS 294 – febbraio 2018
Il recente rinvio concesso dalla Consob per la notifica preventiva, a carico degli “ideatori” di prodotti finanziari ed assicurativo finanziari pre-assemblati (cd. PRIIPs), del Key Information Document (KID) – il documento informativo precontrattuale da consegnare agli investitori al dettaglio entrato in vigore a partire dal 1° gennaio a norma del regolamento europeo 1286/2014 – apre una serie di questioni e perplessità in tema di tutela del potenziale investitore.
In primo luogo l’applicazione della normativa, operativa appunto da inizio 2018, avrebbe comportato che gli ideatori di prodotto notificassero in via preventiva all’autorità di vigilanza entro il 31 dicembre scorso i KIDs relativi ai prodotti mantenuti in commercio a partire da inizio quest’anno e rivolti ad un determinato target di clientela. Ora accade che a fine gennaio l’Organo di Vigilanza comunica che, alla luce delle prime risultanze emerse analizzando i dati contenuti nei Kids redatti dagli ideatori di prodotto, peraltro già consegnati a molti clienti potenziali e resi pubblici sui siti internet, è opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti da discutere in sede europea, dato che alcuni criteri del regolamento non appaiono ancora del tutto chiari in sede applicativa. Ci si domanda, dato che i criteri di redazione del KID sono stati ufficializzati con apposito regolamento delegato della commissione in data 8 marzo 2017 cosa abbia portato il competente organo di vigilanza a muoversi su questo tema dopo 1 mese dall’entrata in vigore del regolamento.
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