Una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare in circolazione, che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come scontro qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto e uno fermo.
Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della RCA, la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia ricollegabile a essa e non a una causa autonoma – ivi compreso il fortuito – di per sé sufficiente a determinarlo.
Corte di Cassazione sez. VI Civile, ordinanza 14 dicembre 2017 n. 30075