Ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito.
Il caso oggetto di decisione era relativo all’incidente occorso a un bambino nel giardino di casa dei proprietari di un cane quando il minore, posto a terra dalla nonna, fu aggredito dall’animale; è stata quindi confermata la suddivisione delle colpe nell’80% a carico dei proprietari dell’animale e del 20% a carico della nonna, atteso che il suo comportamento era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo.
Cassazione civile sez. III, 30/11/2017 n. 28652