CONSUMATORI

Autore: Alfredo Marchelli
ASSINEWS 293 – gennaio 2018

 

Agostino, XI libro de Le Confessioni, “io so che cosa è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo”

Tra i molti argomenti di dibattito e preoccupazione per gli intermediari campeggia, fin dal maggio 2006 quando fece la sua prima comparsa il regolamento ISVAP n. 5, quello relativo all’adeguatezza prevista dall’articolo 52, che amplia e disciplina l’articolo 120, comma 3° del d. lgs. 209/2005, codice delle assi­curazioni private, che impone agli intermediari di … proporre o consigliare al potenziale cliente … un prodotto “adeguato alle sue esigenze”, che ovviamente sono quelle di carattere assicurativo o previdenziale nonché, ove rilevanti in relazione allo specifico prodotto, quelle legate alla propensione al rischio dell’interessato. Il predetto articolo recita testualmente:

Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previden­ziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consi­gliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto d’assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della com­plessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

3. Con riferimento ai contratti d’assicurazione sulla vita, gli in­termediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’atti­vità lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di coper­tura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.

4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inseri­ta specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del con­traente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previden­ziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’in­formativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data eviden­za in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’in­termediario”.

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