Sussiste l’obbligo, per l’assicuratore della responsabilità civile, di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente (gestore dell’assicurazione sociale) per le prestazioni erogate o da erogare, prima di procedere alla liquidazione del danno, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l’assicuratore del responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dall’art. 142 d.lgs. n. 209/2005 e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parete del predetto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato.
Cassazione civile sez. III, 23/11/2017 n. 27869