La disciplina generale in tema d’inadempimento contrattuale, di cui all’art. 1453 c.c., è integrata, ma non esclusa, da quella speciale di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., sul piano della comune responsabilità contrattuale, nel caso in cui l’appaltatore abbia violato le prescrizioni pattuite, per l’esecuzione dell’opera o le regole imposte dalla tecnica.
Diversamente, nel caso di opera commissionata, ma non portata a termine, troverà applicazione, in via esclusiva, la disciplina dettata dall’art. 1669 c.c., in tema di responsabilità per rovina e difetti d’immobili, che ha natura non contrattuale, dal momento che la fonte delle relative obbligazioni va rilevata nella terza specie di fonti, prevista dall’art. 1173 c.c., ovvero in un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico.
Cassazione civile sez. II, 27/11/2017 n. 28233