Pagine a cura di Daniele Cirioli
Donne più tempo a lavoro. Da quest’anno, infatti, vanno in pensione più tardi: esattamente un anno più tardi se lavoratrici dipendenti, sei mesi più tardi se lavoratrici autonome. La novità è frutto della riforma Fornero delle pensioni del 2011, secondo il piano degli incrementi d’età verso il traguardo dei 67 anni fissato per l’anno 2021. In realtà, il traguardo sarà raggiunto già dal prossimo 1° gennaio 2019 quando, per effetto della «speranza di vita» (decreto pubblicato sulla G.U. n. 289/2017 del 12 dicembre 2017), tutti i requisiti delle pensioni dovranno salire di 5 mesi per il biennio 2019/2020, salvo alcune eccezioni previste dalla legge Bilancio 2018 (si veda altro articolo).
Quattro vie per pensionarsi. Le «pensioni ordinarie» (i trattamenti, cioè, che ordinariamente sono conseguiti da chi lavora dopo un certo numero di anni di attività e dopo aver maturato una certa età) sono due: vecchiaia e anticipata. Per ognuna delle due pensioni sono previste due categorie di requisiti: una per i lavoratori in regime «retributivo» o «misto» (cioè lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996); un’altra per i lavoratori in regime «contributivo» (cioè lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995). Di conseguenza, le «vie» per pensionarsi diventano quattro: due per ognuna delle due pensioni. Vediamo i requisiti di pensionamento validi dal 1° gennaio 2018.
Pensione di vecchiaia. Per accedere alla «pensione di vecchiaia» occorre aver maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inoltre, essere in possesso di un minimo di anni di contributi (requisito contributivo). Le novità in vigore da gennaio 2018 riguardano il requisito anagrafico che, già dal 1° gennaio 2016, è andato sempre peggiorando per due ragioni: per l’incremento di 4 mesi per effetto della variazione della «speranza di vita» (il prossimo aumento ci sarà il 1° gennaio 2019); per gli aumenti programmati dalla riforma Fornero. La batosta, in particolare, c’è stata per le donne lavoratrici autonome e dipendenti del settore privato; alle donne occupate nel settore pubblico, invece, i requisiti già erano stati maggiorati negli anni passati.
Lavoratori del sistema «retributivo» o «misto».
Nell’anno 2017 questi lavoratori potevano conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contributi e un’età pari a:
a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata sempre del settore privato.
Dal 1° gennaio 2018 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, ferma restando la presenza di almeno 20 anni di contributi, con un’età pari a:
d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato (+ 1 anno);
e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata (+ 6 mesi);
f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata sempre del settore privato.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore.
Lavoratori del sistema «contributivo». Nell’anno 2017 questi lavoratori hanno avuto due vie per il diritto alla pensione di vecchiaia.
A) Prima via:
– con almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a:
a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti ecc.) e le lavoratrici parasubordinate (iscritte alla gestione separata);
c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata;
– a condizione di aver diritto a una pensione d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. «importo soglia»), fissato con riferimento all’anno 2012, cioè euro 644,12 mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
B) Seconda via:
– all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi «effettivi», a prescindere dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).
Dal 1° gennaio 2018 restano le due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, ma con le seguenti variazioni:
A) Prima via:
– almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a:
d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato (+ 1 anno);
e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata (+ 6 mesi);
f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata;
– a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. «importo soglia»).
B) Seconda via:
– all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi «effettivi», a prescindere dall’importo della pensione.
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