Per circolazione si intende anche la sosta del veicolo, mentre le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A..
Per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.
Né può contestarsi che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 novembre 2017 n. 27759