di Giovambattista Palumbo

In tema di richiesta di risarcimento danni, in caso di annullamento in giudizio dell’accertamento, si deve rilevare che il processo dinanzi la Commissione tributaria ha ad oggetto la legittimità dell’atto impositivo e non la colpa dell’amministrazione che l’ha emesso. Sulla base di tale principio la Cassazione, con l’ordinanza 26411/2017, ha respinto il ricorso del contribuente. Affermano inoltre i giudici di legittimità che nei giudizi di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo non è invocabile, ai fini dell’accertamento della colpa, il principio secondo il quale la colpa della struttura pubblica segue automaticamente all’esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo. Né l’illegittimità dell’atto amministrativo è di per sé prova della colpa del funzionario che l’ha emesso. Nel caso di specie il contribuente aveva convenuto dinanzi al tribunale l’Agenzia delle entrate, esponendo che gli erano stati notificati vari avvisi di accertamento e che, in conseguenza di tali accertamenti, la competente procura della Repubblica lo aveva poi rinviato a giudizio, con successivo proscioglimento per prescrizione. Nel frattempo la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi proposti avverso gli avvisi. E però, nelle more del giudizio, il concessionario della riscossione aveva pignorato e fatto vendere all’asta due suoi beni immobili. Sulla base di questi fatti il contribuente chiedeva dunque la condanna dell’Agenzia alle restituzioni e al risarcimento dei danni patiti, tra cui il danno non patrimoniale e la restituzione del ricavato della vendita forzata. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda, mentre la Corte d’appello accoglieva in parte il gravame, ritenendo fondata la domanda di restituzione del ricavato della vendita forzata e reputando invece infondata la domanda di risarcimento, sul presupposto che, non essendo presenti agli atti gli avvisi di accertamento, non era possibile stabilire se essi fossero stati emessi o meno con colpa, non potendo desumersi la stessa colpa dal solo fatto della loro revoca da parte della Ctp. La Suprema corte respingeva infine il ricorso nei termini sopra evidenziati.

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