Ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente tenuto al controllo della fauna (Cass., 3, n. 24895 del 25 novembre 2005: In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rinvenuto detto comportamento nella circostanza che nella zona, densamente popolata di animali selvatici, non fosse stato installato alcun avvertimento per segnalare il pericolo, inducendo così l’utente della strada a prestare la massima attenzione, onde procedere con la necessaria prudenza) anche attraverso la dimostrazione di aver messo in atto ogni possibile cautela al fine di evitare il danno.
Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 21 novembre 2017 n. 27543