Nella liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 novembre 2017 n. 27758