Una vettura motrice, congiunta a una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile.
Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.
Tale principio è coerente con quello secondo cui l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio a essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato; mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del rischio statico, per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 novembre 2017 n. 27371