RC

La sottile distinzione tra rischio di impresa, Rc prodotti, garanzia di fornitura e danni patrimoniali puri

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 292 – dicembre 2017

 

Introduzione

Esiste una sottile distinzione tra RC prodotti e garanzia di fornitura. Differenza a volte rimarcata dal dubbio su quando inizia il rischio d’impresa e quando invece il fatto è inerente ad un’attività assicurata o assicurabile. Il tutto è storicamente poi annacquato dall’utilizzo o meno di clausole ed estensioni che possono complicare ulteriormente il quadro complessivo. Ci riferiamo ad esempio al danno patrimoniale puro (o danno finanziario puro) inserito nei wording e nelle richieste di copertura più per moda che per conoscenza degli effetti concreti di questa estensione specifica. Per questa ragione cercheremo di analizzare tutti i punti principali che distinguono le varie tipologie di evento provando a focalizzarci sulle linee distintive che marcano il confine fra una fattispecie e l’altra.

Cosa copre la RC prodotti

La copertura è esemplificata dall’oggetto dell’assicurazione del testo ANIA, utilizzato come riferimento dalla maggior parte delle compagnie:

Oggetto dell’assicurazione
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Condizione essenziale affinché la copertura assicurativa sia efficace è che ci siano le seguenti condizioni contemporaneamente:
a) che l’assicurato sia responsabile civile ai sensi di legge (ossia per fatto illecito o RC extracotrattuale);
b) in conseguenza di difetto di prodotto del quale l’assicurato rivesta la qualifica di produttore;
c) la copertura esiste solo se il prodotto è stato messo in circolazione;
d) perché la copertura sia efficace bisogna che ci sia un danno ad una o più persone (morte e/o lesioni personali) o un di uno o più danni a cose diverse dal prodotto descritto in polizza;
e) il prodotto deve rivelarsi difettoso in seguito ad un fatto accidentale.

Tralasciando tutte le problematiche connesse ai punti, b), c) ed e) ci concentriamo sui punti a) e d) oggetto del presente studio.

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