di Lucia Prete

La norma dedicata alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario introdotta dalla legge di riforma della responsabilità medica (24/2017) stabilisce «una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse». Così la Cassazione nella sentenza IV sez. pen., 31/10/2017, n. 50078. La quale mette in evidenza che il legislatore ha voluto distinguere la colpa per imperizia dalle ipotesi di colpa per negligenza o per imprudenza, riservando alla prima una disciplina più favorevole. La Cassazione ha affermato, infatti, che il legislatore con la disposizione normativa in esame ha introdotto una causa di non punibilità operante esclusivamente per le ipotesi di imperizia, senza peraltro attuare in tali casi una diversificazione nel trattamento sanzionatorio sulla base del grado della colpa e rendendo, così, non punibili anche i casi connotati da colpa grave. La Cassazione afferma che «la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell’ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della c.d. medicina difensiva». I giudici ritengono, pertanto, che «in questa prospettiva l’unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto; mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una “imperita” applicazione di queste».
Fonte: