Diritto inviolabile la tutela dell’animale d’affezione
di Marta Rovacchi

L’animale d’affezione è membro della famiglia e la sua tutela è un diritto inviolabile. Lo ha affermato il tribunale di Vicenza con la sentenza n. 24/2017.

La vicenda da cui scaturisce questa pronuncia vede protagonista una coppia che ha perso il proprio cane che, non adeguatamente custodito dalla clinica veterinaria presso la quale lo stesso era ricoverato per intervento chirurgico, è scappato dall’istituto e non si è mai più ritrovato.

I padroni del cane hanno chiesto al giudice di liquidare a loro favore il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione. Il giudice vicentino si è discostato dall’indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26972/08, ha teso ad escludere un danno morale risarcibile ex art 2059 cc per la morte dell’animale d’affezione.

La risarcibilità del danno morale per tale perdita, infatti, va qualificata e inquadrata, a parere del giudice, nei diritti inviolabili della persona di cui all’art 2 della Costituzione: tali diritti devono essere interpretati e adattati alla realtà sociale e ai processi evolutivi, tanto da consentire di rinvenire nel complessivo sistema costituzionale nuovi interessi emersi nella realtà sociale che attengano a posizioni inviolabili della persona umana.

Per questo il giudice vicentino sottolinea che il rapporto con gli animali domestici va trattato alla stregua di una relazione con esseri viventi, spesso considerati dai loro padroni come «membri della famiglia».

Ne consegue che nell’attuale contesto sociale in molti casi il rapporto affettivo che si instaura tra padrone e animale si inserisce nelle attività realizzatrici della persona che l’art 2 della Costituzione promuove e tutela.

D’altra parte il legislatore, con la legge n. 281/1991 e la giurisprudenza di merito con alcune pronunce, hanno avuto modo di sottolineare e dare rilievo al legame che si crea tra animale ed il suo padrone, rinvenendo la tutela anche nell’art 42 della Costituzione che, ricordiamo, garantisce la proprietà privata.

Sulla base di dette considerazioni, il giudice vicentino ha ritenuto di aderire a quell’orientamento favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione, anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato.

Oltre al danno patrimoniale subìto dagli attori ricorrenti, consistente nelle spese da questi sostenuti per gli annunci pubblicitari relativi allo smarrimento del cane come debitamente documentati in causa, i padroni sono stati ritenuti meritevoli di un risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella perdita affettiva di un bene.

Per tali motivi il tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta degli attori di vedersi risarcito il pregiudizio patito in conseguenza della mancata vigilanza da parte della clinica veterinaria presso il quale il cane era ricoverato ed a causa della quale l’animale è scappato dalla incustodita porta di ingresso/uscita della struttura. Il giudice vicentino, applicando il criterio equitativo, ha ritenuto che tale danno potesse essere valutato nella somma di 3.500 euro.

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