di Debora Alberici
Risarcisce il cliente pagando le sanzioni per intero nella misura del 30% il commercialista che non versa i tributi a meno che non riesca a dimostrare l’effettiva ricezione dell’avviso bonario da parte del contribuente. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26823 del 14 novembre 2017, pur ammettendo che si tratta di una prova ai limiti dell’impossibilità, respinge il ricorso del professionista. Con un verdetto ormai senza appello il commercialista dovrà quindi risarcire la società cliente di 75 mila euro, importo pari al 30% delle sanzioni per non aver versato le imposte della cliente. Inutile il ricorso dell’uomo prima al Tribunale e poi alla Corte d’appello di Milano. Il risarcimento è stato confermato e reso definitivo. Per la decisione i Supremi giudici hanno attinto ad alcuni principi generali. In primo luogo, si legge in fondo alla sentenza, «in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l’indagine in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede; il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza».
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