Nella responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in uguale misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ.
- ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità
- con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cassazione civile sez. III, 26/10/2017 n. 25412