di Fabrizio G. Poggiani
Responsabilità certa dell’ente per l’infortunio del lavoratore, quando la condotta dell’amministratore è stata tenuta nell’interesse della società. Con la sentenza n. 52129/17, i giudici supremi si sono pronunciati sui ricorsi presentati avverso la sentenza n. 4966/2016, della Corte di appello di Torino, in relazione al cattivo stato di manutenzione di alcuni beni utilizzati dall’azienda, che hanno cagionato danni a un autotrasportatore. In estrema sintesi, il reato contestato all’amministratore comporta la dichiarazione di responsabilità della società, posto che non si versa nelle ipotesi, di cui al comma 2, dell’art. 5, dlgs 231/2001, trattandosi di condotta tenuta nell’interesse della società medesima che avrebbe dovuto sostenere oneri per l’adeguamento dei cassoni, né che ricorrono le condizioni di esonero, di cui all’art. 6, stante il fatto che non è stato adottato alcun modello organizzativo, teso a prevenire reati come quelli contemplati nel procedimento oggetto della sentenza in commento.
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