L’ente risponde delle colpe dell’istituto in default
di Antonio Ciccia Messina

Traballa l’ente-ponte, che deve portare fuori pericolo la banca in dissesto. La banca ponte non è una fortezza inattaccabile e risponde delle colpe della banca decotta. Lo scudo protettivo non ripara da azioni dell’investitore tese al risarcimento del danno.

Ad affermare che le colpe della società in default ricadono sulla banca-ponte è il Tribunale di Ferrara: con l’ordinanza del 28 ottobre 2017, pubblicata il 31 ottobre 2017, resa nel procedimento n. 2029/2017, per fatti imputabili alla gestione della Cassa di Risparmio di Ferrara (Carife), ha condannato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara (Nuova Carife) a risarcire ad un risparmiatore un importo pari alle somme investite, oltre interessi.

Nel caso specifico è stato accertato un difetto di informazioni che ha sviato la volontà del cliente.

Se l’orientamento del tribunale di Ferrara prendesse piede, si aprirebbero nuove prospettive anche per i clienti di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti.

Si tratta di carte che si giocano sul terreno delle cause civili, che se promosse con riti accelerati, come il procedimento sommario di cognizione, possono arrivare alla pronuncia definitiva nl giro di qualche mese.

Rimane sempre la possibilità di esercitare l’azione civile nel procedimento penale, ma ci sono molte incognite collegate soprattutto ai tempi e alla solvibilità degli imputati.

Uno dei punti controversi del caso che stiamo esaminando era proprio se la Nuova Carife rispondesse delle azioni od omissioni della Carife.

Nuova Carife s.p.a è il cosiddetto ente ponte, che ha acquisito l’azienda bancaria. Alla nuova banca, si legge nell’ordinanza, sono state cedute tutte le attività, le passività ed i diritti dell’ente in dissesto fatta eccezione che per le passività diverse dagli strumenti di capitale (articolo 1 lettera ppp) d. lgs 16.11.15 n. 180).

Quindi, nota il giudice ferrarese, alla nuova banca sono state cedute tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca fatta eccezione che per le posizioni dei cosiddetti obbligazionisti subordinati. Ovviamente le azioni della vecchia banca sono state azzerate. Detto questo, la banca si è difesa invocando l’articolo 47 comma 7 del d. lgs 180 del 2015, che sembrerebbe impedire azioni dei creditori della banca cedente nei confronti dell’ente cessionario.

Ma il tribunale di Ferrara non è stato d’accordo e ha sostenuto che le azioni contro l’ente ponte sono precluse solo ai titolari di posizioni non cedute alla nuova banca, cioè gli obbligazionisti secondari.

Nel caso specifico, invece, non siamo di fronte ad un’azione per ottenere il rimborso delle azioni, ma ad un’azione di risarcimento del danno derivato da un inadempimento della banca ad obblighi informativi. E su questa materia non c’è nessuna preclusione nel decreto legislativo del 2015. Altrimenti si dovrebbero ammettere conseguenze assurde, come ritenere che i correntisti di Carife, con conto estinto, non possano fare valere avverso l’ente ponte alcuna pretesa inerente somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente, interessi usurari e così via.

Per la cronaca la banca ponte è stata condannata a risarcire il cliente perché la vecchia banca aveva mancato negli obblighi di informazione e trasparenza dovuti al cliente. L’intermediario finanziario è responsabile se non da tutte le informazioni sulla propensione al rischio del cliente o se non spiega a quest’ultimo i rischi dell’investimento, o se compie operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene.

Se non fa queste cose (ad esempio non spiega i rischi dell’acquisto di titoli fuori dai mercati regolamentati) la banca deve risarcire il danno. Come è successo a un risparmiatore ferrarese, assistito dagli avvocati Giovanni Franchi, Stefano Di Brindisi e Lucia Caccavo.

La strada civilistica (previo tentativo di mediazione obbligatoria) affianca, dunque, la possibilità di costituzione di parte civile nei processi penali avviati contro amministratori e sindaci delle società bancarie decotte.
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