La rendita integrativa temporanea anticipata (questo il significato di Rita) potrà essere richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un fondo pensione, in caso di perdita del lavoro se maturano l’età per la pensione di vecchiaia entro cinque anni; e in caso di non occupazione per 24 mesi a patto che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro dieci anni. A stabilirlo è il ddl Bilancio 2018 che modifica la misura introdotta dalla legge n. 232/2016 (legge Bilancio 2017) in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, rendendola anche strutturale (cioè non più sperimentale e a scadenza).
Si tratta della possibilità di ottenere un anticipo dell’eventuale pensione integrativa, quella erogata dai fondi pensione ai lavoratori che vi siano iscritti. Possono ottenerla, in particolare, i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti, autonomi e parasubordinati in possesso degli stessi requisiti-base dell’Ape, vale a dire l’età di almeno 63 anni, almeno 20 anni di contributi e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. Scegliendo la Rita, il lavoratore chiede al fondo pensione presso cui risulta iscritto l’erogazione frazionata del montante accumulato (il montante è la somma dei contributi, trattamento di fine rapporto e rivalutazioni accantonate presso il fondo pensione), in tutto o solo in parte, a patto però di cessare il rapporto di lavoro. Vediamo le novità attese dal ddl Bilancio 2018:
Come l’Ape, la Rita doveva essere operativa, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018. La prima novità dovrebbe essere l’eliminazione della sperimentazione, così che la Rita sarà una misura «strutturale» (senza scadenza temporale). Due, inoltre, le nuove ipotesi di ricorso: da parte dei lavoratori che cessino l’attività di lavoro e maturino l’età per la pensione di vecchiaia nei cinque anni successivi; da parte dei lavoratori inoccupati per oltre 24 mesi che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro dieci anni. Nell’uno e nell’altro caso, presupposto perché si possa richiedere l’anticipo al fondo pensione è l’esistenza della situazione di bisogno legata alla perdita di lavoro.
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