Di Maria Elisa Scipioni

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi, ENPAP, è una tra le maggiori Casse dei liberi professionisti privatizzate ai sensi del D.Lgs. 103/1996 in termini di numero d’iscritti, contando circa 64.000 posizioni gestite e oltre 54.000 iscritti attivi.

Quella dello psicologo è ancora una professione piuttosto giovane: più del 41% degli iscritti ha meno di 42 anni e circa l’82% del totale è di sesso femminile. I livelli reddituali e contributivi sono in media ancora molto modesti e in discesa negli ultimi anni.

Sebbene si tratti di una Cassa che vede nel corso degli ultimi anni un importante incremento del numero dei propri iscritti, non si sono registrate rilevanti novità regolamentari.

Come già più volte detto nel corso dei nostri appuntamenti con la previdenza dei liberi professionisti, per le Casse istituite in virtù del D.lgs. 103/1996, la riforma Monti-Fornero non ha avuto un forte impatto. Il funzionamento di tale Cassa non ha subito stravolgimenti significativi, ma ciò che merita essere messo sotto la lente è l’adeguatezza delle prestazioni erogate dalla stessa.

Ricordiamo che la Cassa, essendo istituita ai sensi del D.lgs. 103/1996, calcola le pensioni dei propri iscritti con il metodo contributivo puro, pertanto, l’assegno pensionistico è commisurato al montante dei contributi versati durante tutta la vita.

Chi sono gli iscritti ENPAP? Sono tenuti all’iscrizione all’ENPAP, gli psicologi che esercitano attività libero professionale senza vincolo di subordinazione per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo. Nello specifico, sarà la data d’inizio attività, cioè la data di incasso del primo reddito, a determinare il momento da cui decorre l’iscrizione e quindi la copertura previdenziale. Di converso, nel caso in cui lo psicologo eserciti attività professionale come dipendente di un’azienda, pubblica o privata, con contratto di lavoro subordinato sarà tenuto all’iscrizione presso l’INPS.

Nel caso in cui lo psicologo svolga contemporaneamente lavoro dipendente, sarà tenuto al versamento contributivo alla Cassa solo per la parte di reddito derivante dall’attività di libero professionista. Quindi, sarà titolare di due posizioni previdenziali, una presso l’INPS e l’altra presso l’ENPAP. Anche nel caso in cui lo psicologo, dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, svolga attività intra-moenia, cioè esercitando attività libero professionale utilizzando gli spazi della struttura del SSN, dovrà versare i contributi previdenziali all’Ente di categoria relativamente alla parte di reddito conseguito con lo svolgimento di tale attività. Mentre, chi esercita la professione in costanza di rapporto di lavoro convenzionale autonomo coordinato e continuativo nell’ambito del S.S.N. in aziende Sanitarie o Strutture Militari (i convenzionati), dovrà costituire la propria posizione presso la Cassa.

In ragione della titolarità della posizione contributiva presso l’ENPAP e, contestualmente presso altre gestioni previdenziali, la misura del contributo soggettivo sarà ridotta. Nello specifico, il contributo soggettivo è dovuto annualmente nella misura del 10% del reddito netto professionale, con un minimo pari a 780,00 Euro. Quest’ultimo può essere ridotto al verificarsi di particolari condizioni:

  • del 50%: 390,00 Euro, nel caso in cui si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o, a partire dall’anno 2012, titolari di pensione erogata dall’ENPAP o se si è in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare;
  • a 260,00 Euro: se si è iscritti all’ENPAP da meno di 3 anni e con meno di 35 anni di età;
  • a 156,00: se hai avuto nell’anno un reddito professionale pari o inferiore a 1.560,00 euro.

E’ data la possibilità di versare un’aliquota contributiva superiore al 10% fino a un massimo del 20% al fine di incrementare il proprio montante contributivo.

Il contributo integrativo dovuto in funzione del volume d’affari ai fini I.V.A. è dovuto nella misura del 2%, posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni dal libero professionista. Questa parte di contribuzione serve per finanziare le spese di funzionamento della Cassa e per garantire alcuni servizi come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.

E’ dovuto poi, dalla generalità degli iscritti, indipendentemente dall’età e dal reddito, il contributo di maternità. Va specificato che, nel caso di psicologo donna iscritto contemporaneamente all’INPS, l’indennità di maternità sarà erogata da quest’ultimo.

Conclusioni

Tutte le pensioni dell’ENPAP sono calcolate con il sistema contributivo. Con tale sistema di calcolo la misura della rendita pensionistica è correlata ai contributi versati durante la carriera lavorativa ed è ottenuta mediante la semplice trasformazione, attraverso appositi coefficienti che tengono conto della speranza di vita del soggetto al momento del pensionamento, del montante contributivo accumulato rivalutato sulla base della media geometrica quinquennale del PIL nominale. E’ evidente che se i redditi dichiarati sono bassi e si versa poco, l’importo di pensione sarà altrettanto modesto.

Quindi, molto dipende dai redditi professionali conseguiti, base imponibile alla quale sono applicate le aliquote contributive. La dinamica con cui i redditi crescono (la crescita annua in termini reali oltre l’inflazione) incide in modo notevole sul calcolo della pensione. In particolare, il sistema di calcolo contributivo, com’è facile attendersi visto che conteggia tutti i contributi versati, risulta particolarmente sensibile a questo parametro. Per evidenziare l’impatto  sui tassi di sostituzione, si prenda l’esempio costruito di seguito. A parità di reddito, inizio attività ed età, per lo psicologo con una carriera brillante, cioè in una situazione di crescita del reddito annuo maggiore rispetto alla media, la pensione a 65 anni di età, rispetto a una carriera assestata, può risultare più alta in valore assoluto, ma con un tasso di copertura rispetto al reddito decisamente più basso. Questo perché, a parità di condizioni, i tassi di sostituzione[1] sono più bassi per tutti quei soggetti che hanno profili reddituali che crescono più velocemente del PIL.

A parità di reddito, abbiamo poi aggiunto una maggiorazione del contributo soggettivo a partire dal primo anno di iscrizione fino alla data di pensionamento rispettivamente del 4% e del 10%.

Come è facilmente intuibile, in questi casi la rata di pensione è in termini assoluti molto più elevata e ovviamente si ha un maggior tasso di sostituzione rispetto al caso in cui ci si attenesse al versamento del contributo fissato dalla Cassa del 10%.

[1] Tasso di sostituzione: rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultimo reddito.