Medici, ingegneri e architetti subito in pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo, anche con la possibilità d’intascare immediatamente l’intero assegno di pensione. Anche i consulenti del lavoro, ragionieri e commercialisti possono ugualmente andare in pensione di vecchiaia, ma per ricevere l’assegno pieno di pensione dovranno attendere qualche anno in più.
Pensione di vecchiaia (con nuovo cumulo). La facoltà di «nuovo cumulo» può essere esercitata per la pensione di vecchiaia a condizione che il soggetto abbia i requisiti contributivi e anagrafici (età) previsti per le gestioni dell’Inps (si veda tabella). La facoltà deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi contributivi presso le gestioni coinvolte. In particolare, è previsto che:
la «facoltà» del nuovo cumulo può essere esercitata una volta maturati i requisiti (età e contributi) per la pensione di vecchiaia previsti dall’Inps;
il «diritto» alla pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo si consegue alla maturazione dei requisiti (età e contributi) più alti tra quelli contemplati dalle diverse gestioni interessate al cumulo (le casse prevedono, generalmente, requisiti più alti rispetto all’Inps);
ciascuna gestione interessata al nuovo cumulo determina la propria quota di pensione da erogare, secondo le proprie regole (calcolo c.d. pro-quota).
In tabella sono indicati i requisiti di età e contributi che, previsti per l’Inps, vanno maturati ai fini del «diritto» alla pensione di vecchiaia in cumulo e per l’erogazione della prima quota di pensione (quella a carico dell’Inps); e sono indicati anche i requisiti di età e contributi fissati dalle singole casse di previdenza che, una volta maturati, determineranno la liquidazione delle ulteriori quote di pensione (pensione di vecchiaia «a formazione progressiva»).
La domanda. I soggetti intenzionati a esercitare la facoltà del «nuovo cumulo» devono presentare la relativa domanda all’ente di previdenza di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a loro favore.
Nel caso in cui risulti iscritto da ultimo a più forme assicurative, l’interessato ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. La facoltà del «nuovo cumulo» può essere esercitata per periodi contributivi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, d’inabilità e ai superstiti. La facoltà è esercitabile da soggetti che non siano già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni interessate al nuovo cumulo, mentre è irrilevante il fatto di avere eventualmente già maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione presso una delle gestioni interessate al cumulo.
La revoca della ricongiunzione o totalizzazione. Poiché il nuovo cumulo può risultare conveniente a qualche lavoratore che si sia avvalso della ricongiunzione (onerosa) o della totalizzazione contributiva, la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di far marcia indietro su queste decisioni a quanti intendano avvalersi della nuova facoltà di cumulo per cui non si pagano oneri.
In particolare, a loro richiesta, a tali lavoratori è consentito il recesso e riconosciuto il rimborso di quanto versato, solo nei casi in cui non ci sia stato il pagamento integrale dell’importo dovuto.
La restituzione dell’onere pagato è fatto a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza maggiorazione di interessi. Per queste richieste di recesso è previsto un termine: un anno dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017. Quindi 1° gennaio 2018.
In ogni caso, la restituzione non potrà essere richiesta se il lavoratore ha già ottenuto la liquidazione della pensione. Allo stesso modo anche chi abbia fatto richiesta di totalizzazione contributiva può rinunciarvi, per potersi avvalere della facoltà del cumulo, sempre a patto che il procedimento non sia concluso.
La pensione anticipata (con nuovo cumulo). I soggetti che hanno contributi versati in più gestioni e Casse professionali possono esercitare la facoltà del nuovo cumulo anche ai fini della liquidazione della pensione anticipata, il cui diritto si consegue alla maturazione del requisito di anzianità contributiva previsto per l’Inps (si veda tabella). Per il conseguimento della pensione anticipata con il nuovo cumulo, inoltre, devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali. La pensione anticipata in regime di nuovo cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017 (cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del nuovo cumulo, avvenuta il 1° gennaio 2017).
Fonte: