Non sussiste incompatibilità tra la rendita INAIL per il ristoro del danno biologico e l’eventuale maggior credito per danno differenziale dovuto al comportamento del datore di lavoro, poiché, le somme eventualmente versate dall’Istituto non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al lavoratore ammalato.
Cassazione civile sez. lav., 04/10/2017 n. 23189