Nel collocamento dei prodotti finanziario-assicurativi la normativa Mifid II dovrà coesistere con la Idd (conosciuta come direttiva sulla distribuzione assicurativa), che entrerà in vigore dal 23 febbraio 2018, salvo eventuali slittamenti o modifiche, e destinata alle compagnie assicurative. «Le due discipline, finalizzate entrambe alla tutela del consumatore finale, prevedono da un lato aspetti regolamentari simili, dall’altro differenze sensibili. Sotto il primo profilo, la distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi, sia che avvenga da parte di intermediari finanziari o assicurativi, poggia su un terreno comune: ad esempio, in rapporto agli obblighi informativi, alle regole di governance e ai requisiti per identificare come finanziario-assicurativo un prodotto», afferma Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista dello studio Lenzi e Associati. In questo senso, infatti, la Idd recepisce sostanzialmente la definizione di prodotto di investimento finanziario-assicurativo, fornito dalla Mifid II; ovvero, prodotto assicurativo con una scadenza o un valore di riscatto i quali sono esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato. «Con l’effetto che anche le polizze di ramo I e multiramo, escluse sino a oggi dal Testo unico della finanza e regolate soltanto in ambito assicurativo, potranno essere disciplinate come prodotti finanziario-assicurativi, con consequenziale regolamentazione come per le polizze di ramo III e V», prosegue Lenzi. Diversità si riscontrano, invece, sotto un altro aspetto: in materia di incentivi (i cosiddetti inducement) ai distributori, che assumono un particolare riguardo nel servizio di consulenza su base non indipendente. I casi più frequenti di incentivi sono quelli delle retrocessioni dalle sgr alla banca o rete che collocano i fondi. Ancora prima dell’approvazione della Mifid, la Consob è intervenuta per imporre obblighi di trasparenza nei confronti del sottoscrittore che è tenuto a sapere quanta parte della commissione di gestione una sgr retrocede al collocatore (la percentuale è indicata nel prospetto informativo). «La Mifid II stabilisce che gli incentivi (onorari, commissioni o benefici non monetari, ndr), per la rete distributiva siano ammissibili solamente a fronte di un accrescimento della qualità del servizio prestato al cliente e in grado di impedire vantaggi diretti alla società beneficiaria senza un vantaggio tangibile per il cliente. In altre parole, la direttiva richiede l’esistenza di un requisito positivo, ovvero l’aumento della qualità del servizio al cliente. Nella Idd, invece», prosegue Lenzi, «la riscossione degli incentivi da parte dei distributori è connessa a un’accezione negativa; ovvero, non deve determinare una ripercussione negativa né sulla qualità del servizio, né sul comportamento diretto ad agire nel migliore interesse del cliente». In sostanza le reti assicurative potranno ottenere più facilmente gli incentivi.
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